Regolamento uso civici

Comune di Montecorvino Pugliano
Regolamento per l’esercizio degli usi civici nel demanio S. Benedetto appartenente ai cittadini di S. Tecla e Castelpagano Montecorvino Rovella (Salerno)
Stabilimento tipografico “L’unione”
1911 

Comune di Montecorvino Pugliano
N. d’irdune 421 del Registro delle deliberazioni

Regolamento per l’esercizio degli usi civici nel demanio S. Benedetto appartenente ai cittadini di S. Tecla e 
Castelpagano 
L’anno millenovecentoundici, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 10 ant. nel Palazzo Comunale. 
Il Commissario Prefettizio, per la temporanea amministrazione del comune di Montecorvino Pugliano, 
Signor Dottor Rosario Rossi, 
Assistito dal sottoscritto Lettieri Luciano, Segretario Comunale reggente incaricato della redazione del verbale – 
Omissis.
Delibera di approvare il seguente:
Regolamento per l’esercizio degli usi civici, appartenente ai cittadini di S. Tecla e Castelpagano.

Art. 1 – Il demanio cui riferiscesi il presente regolamento è il bosco ex feudale ecclesiastico, denominato S. Benedetto, di natura boscoso e pascolino, di ettari 134.

Art.2 – All’esercizio degli usi civici nel bosco hanno diritto soltanto i cittadini di S. Tecla e Castelpagano, frazione del comune di Montecorvino Pugliano.

Art. 3 – Il cittadino della frazione di S. Tecla e Castelpagano che trasferiscesi in altra frazione del Comune o in un altro Comune, conserva il diritto agli usi civici, me deve esercitarlo lui direttamente, o per mezzo di persona di sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente; all’opo egli dovrà, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, fare apposita dichiarazione all’Amministrazione del Bosco, che stenderà un elenco, nel quale si indicherà nome e cognome del cittadino, residenza, persona che in suo nome e per suo conto si recherà nel bosco, fabbisogno di legna della relativa famiglia e numero e specie degli animali che si recheranno al pascolo. Tale elenco sarà consegnato entro il 10 Marzo al personale addetto alla custodia del bosco per l’opportuna vigilanza. La cittadina che prende per marito un uomo di altra frazione o Comune e trasferiscesi fuori S. Tecla e Castelpagano perde il suo diritto all’uso civico.

Art. 4 - Gli usi civici principali che si possono esercitare nel demanio suindicato sono:
             a) La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, come erbe, medicinali e 
                 mangerecce, funghi, asparagi ecc...
             b) Legnare sul secco e sulla bassa macchia.
             c) Pascere l'erba.

Art. 5 – L’esercizio dell’uso indicato alla lettera a dell’articolo precedente è libero a tutti i frazionisti, gratuito, non soggetto a limitazione.

Art. 6 – La raccolta delle legna secche giacenti a terra, delle ramaglie, delle schegge e d’ogni altro residuo da tagli e la recisione dei cespugli, eriche, pruni, mortella,cisti spinali ecc… è libera a tutti e gratuita, ma deve essere fatta dai frazionisti per i soli bisogni delle rispettive famiglie. Potrà però l’Amministrazione del Bosco permettere a determinate persone povere, che ne facciano richiesta, di vendere ai soli anitanti della frazione la legna secca, il cespugliame ed i residui dei tagli provenienti dai boschi, stabilendo il prezzo relativo.

Art. 7 – Se la quantità dei suindicati prodotti legnosi non sia sufficiente ai bisogni della intera popolazione, l’ufficiale forestale del distretto od un agente da esso delegato, in base a deliberazione dell’Amministrazione del Bosco, assegnerà un sufficiente numero di piante fra le più vetuste e deperite, tenendo però conto delle condizioni del bosco.

Art. 8 – Pel taglio dei cespugli di cui all’art. 6, la Ispezione Forestale potrà prescrivere opportune norme nell’interesse della economia silvana, vietando il taglio e la sterpazione nelle sezioni di bosco giovane od in via di riproduzione, nonché nelle sezioni franose o poste in eccessiva pendenza, prive di altra vegetazione arborea.

Art. 9 – Nei capitoli d’asta per taglio di qualche sezione del bosco, si dovrà includere la condizione che tutti i residui del taglio medesimo, dopo la estrazione del legname da opera, siano lasciate gratuitamente a beneficio della popolazione.

Art. 10 – Se la quantità delle legna da ardere sia insufficiente per il bisogno per l’intera frazione o per soddisfare a tutte le richieste, saranno sempre preferiti i frazionisti più poveri.

Art. 11 – La raccolta, il taglio ed il trasporto dei prodotti legnosi del bosco, non possono effettuarsi in tempo di notte. Il trasporto di essi prodotti fuori del bosco debbonsi osservare le norme stabilite dalle prescrizioni di massima e dal regolamento di polizia forestale, che può vietarlo o limitarlo.

Art. 13 – L’uso civico del pascolo è gratuito per i possessori di animali sino al numero complessivo di otto. Le capre non possono essere più di tre, né le vacche o vitelli più di due per ciascuna famiglia.

Art. 14 – Gli animali che si conducano al pascolo devono essere accompagnati dal loro possessore o da persona della sua famiglia o addetto al suo servizio e con lui convivente.

Art. 15 – Solo quando i pascoli dell’Amministrazione del Bosco siano riconosciuti esuberanti per gli animali della frazione potranno ammettersi al pascolo in una o più sezioni pecore di altra frazione o di altro comune nel numero che sarà determinato dall’autorità forestale e dietro un pagamento di un corrispettivo, da pagarsi o per intero anticipatamente o in due rate, una al momento della concessione e una alla metà del periodo prefisso per il pascolo.

Art. 16 – L’Amministrazione ha la facoltà di far visitare gli animali prima della immissione nel pascolo demaniale e di escludere gli animali riconosciuti infetti.

Art. 17 – Ogni persona che accede nel bosco deve ottemperare alle ingiunzioni dei guardaboschi e ove ritenga le stesse contrarie al suo diritto, deve rivolgersi all’Amministrazione del Bosco.

Art. 18 – Le contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non cadono sotto la sanzione di leggi o di regolamenti in vigore, saranno punite a norma degli articoli 218 e seguenti della legge Comunale e Provinciale.

Letto il presente verbale viene confermato e sottoscritto.
Il Commissario R. Rossi
Firmato: Il Segretario Comunale Reggente Lettieri

Prefettura di Salerno
Il Prefetto
Della Provincia di Salerno, nella qualità grave; di Regio Commissario Ripartitore dei demani comunali,
Visto il regolamento 11 Aprile 1911 compilato dal Commissario Prefettizio del Comune di Montecorvino Pugliano 
ed approvato dall Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 16 volgente mese, per l’esercizio delle 
frazioni S. Tecla e Castelpagano del suddetto Comune;
Ritenuto che detto regolamento è conforme alle disposizioni all’uomo impartite all’On. Ministero di Agricoltura e 
Industria e Commercio;
Ordina
Omologarsi, come omologa, il regolamento 11 Aprile 1911 compilato dal Commissario Prefettizio del Comune di 
Montecorvino Pugliano ed approvato dall Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 16 volgente mese, 
per l’esercizio degli usi civici nel demanio S. Benedetto per i soli cittadini delle frazioni S. Tecla e Castelpagano 
del suddetto Comune.
Salerno, 28 Giugno 1911.
Il Prefetto, R. Commissario Ripartitore – Firmato ZOCCOLETTI
Per copia conforme ad uso amministrativo – Il Segretario dello Uffici demaniale – Firmato F. D’AVOSSA

Fonte: http://web.tiscali.it/boscosanbenedetto/